Art. 6.
(Sindaco-presidente e giunta).

      1. Il sindaco-presidente corrisponde alla persona del sindaco di Roma, svolge le funzioni di rappresentanza della capitale, in ambito nazionale e internazionale, dirige la politica dell'esecutivo della città-regione di Roma capitale e ne è responsabile.
      2. Il sindaco-presidente è eletto direttamente dai cittadini e contestualmente al consiglio, secondo le modalità previste dall'articolo 72 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
      3. Il consiglio può approvare una mozione motivata di sfiducia nei confronti del sindaco-presidente. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del consiglio e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta. In caso di approvazione della mozione il consiglio è contestualmente sciolto ed entro due mesi sono indette nuove consultazioni elettorali. Durante questo periodo il consiglio e la giunta possono svolgere unicamente attività di ordinaria amministrazione dell'ente.

 

Pag. 10


      4. Il sindaco-presidente svolge le seguenti funzioni:

          a) nomina e revoca i componenti della giunta;

          b) emana i regolamenti;

          c) dirige le funzioni amministrative proprie e delegate dallo Stato o dalla regione Lazio, in conformità con i princìpi generali della legge;

          d) partecipa alle attività degli organi di dialogo e di cooperazione intergovernativa in rappresentanza degli interessi della città-regione di Roma capitale;

          e) prende parte alle attività della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con funzioni consultive e propositive;

          f) partecipa alla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome con funzioni consultive e propositive.

      5. Il sindaco-presidente svolge un ruolo primario nel garantire la sicurezza pubblica nell'ambito della città-regione di Roma capitale e, a tal fine, agisce in stretta collaborazione con il Ministro dell'interno, il prefetto e il questore, con autonomo potere di impulso. Il sindaco-presidente collabora al coordinamento delle Forze di polizia allo scopo di salvaguardare la pubblica sicurezza, nel caso di manifestazioni o di eventi straordinari.
      6. La giunta è l'organo esecutivo della città-regione di Roma capitale ed è nominata e presieduta dal sindaco-presidente e dura in carica per lo stesso periodo del sindaco-presidente. Il numero degli assessori è previsto dallo statuto in base alla popolazione residente sul territorio aggiornata in base ai dati dell'Istituto nazionale di statistica. La giunta è un organo collegiale e delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti, a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente. La giunta stabilisce gli strumenti di attuazione dei regolamenti adottati dal consiglio.

 

Pag. 11


      7. L'azione della giunta è soggetta alla supervisione e al controllo del consiglio, a cui riferisce con cadenza annuale relativamente al proprio operato.